Niente bollo per le istanze dei lavoratori autonomi, volontari del soccorso alpino

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Con nota prot. 64 del 17 settembre 2014, la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione del Ministero del Lavoro è tornata sulla questione relativa all’imposta di bollo da applicare alle istanze dei lavoratori autonomi volontari del soccorso alpino e speleologico per l'ottenimento dell'indennità per il mancato reddito nei giorni in cui si sono astenuti dal lavoro.

Facendo seguito alla precedente nota del 26 giugno scorso, alla luce della conversione in Legge del D.L. n. 91/2014, con la Legge n. 116/2014, il Ministero ha quindi chiarito che, grazie al comma 1-bis dell’art. 34, è stata disposta l’esenzione del bollo per le istanze in questione a partire dal 21 agosto 2014 (data dell’entrata in vigore della legge di conversione).

La nota ministeriale specifica, altresì, che per quanto riguarda le istanze presentate dai lavoratori nell'arco temporale dal 27 giugno 2014 (data in cui è stato diffuso agli uffici territoriali l'interpello dell’Agenzia delle Entrate che stabiliva l’obbligo dell’imposta di bollo) fino all’entrata in vigore della nuova disciplina, va richiesta la marca da bollo da € 16, in quanto prevista dalla legge all'epoca vigente.

Sono, invece, escluse da tale obbligo le istanze presentate dai lavoratori in data precedente al 27 giugno, anche se trasmesse successivamente al Ministero.
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