Niente beneficio prima casa per l'immobile di lusso

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 16079 depositata il 26 giugno 2013, ha rigettato il ricorso presentato dall'acquirente di un immobile contro la decisione con cui le Commissioni tributarie, provinciale e regionale, avevano ritenuto legittimo un avviso di liquidazione che gli era stato notificato e con cui, previa revoca del beneficio prima casa perché di lusso in quanto superiore a 240 mq, si provvedeva al conseguente recupero d'imposta.

I giudici di legittimità hanno aderito alle argomentazioni rese dagli organi dei gradi precedenti secondo i quali, in mancanza di prova contraria, era da ritenere corretto il calcolo operato dall'amministrazione finanziaria relativamente alla superficie dell'abitazione. In particolare, il locale seminterrato contrassegnato come WC e i locali indicati come ripostigli, non potevano dedursi dal computo.
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