Niente assegno in caso di nuova convivenza che garantisca lo stesso tenore di vita

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La Corte di cassazione, con sentenza n. 22337 del 26 ottobre 2011, ha respinto il ricorso presentato da una donna a cui la Corte territoriale aveva escluso il diritto al mantenimento a carico dell'ex marito in considerazione della circostanza che la stessa, allo stato, conviveva con un nuovo compagno e grazie anche al reddito di quest'ultimo godeva dello stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio.

In considerazione dell'accertata convivenza e della duplicità di redditi goduti dal convivente – sottolinea, in particolare, la Corte - “si sarebbe determinata una sostanziale coincidenza della situazione economica della ricorrente, quale goduta durante e dopo il matrimonio”.
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  • ItaliaOggi7 – Avvocati Oggi, p. VIII – Conta il nuovo partner paperone – Alberici

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