Nessuna esenzione per “pony” e corrieri

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La sezione tributaria della Cassazione, con la sentenza 8968 del 16 aprile 2007, ha stabilito che le agenzie di recapito private non possono avvalersi dell'esenzione fiscale tipica dei servizi postali quando compiono consegne non epistolari. È parere dei giudici, infatti, che si debba applicare l'Iva alle libere prestazioni di servizi ma non alle “prestazioni rese in ordine al cosiddetto servizio postale universale, ossia alla raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare, a tariffe uniformi su tutto il territorio nazionale, anche quando queste ultime siano svolte da imprese concessionarie del servizio”. Premesso il fatto che l'ambito delle alterazioni del mercato dei servizi postali rimane di competenza delle istituzioni comunitarie regolatrici della concorrenza, i giudici della Cassazione precisano che le iniziative Ue in tal senso non contraddicono le conclusioni espresse nella sentenza.

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