Nessuna discriminazione tra uomini e donne in caso di incentivo all'esodo

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La Corte di cassazione, con sentenza n. 28536 del 20 dicembre 2013, sancisce l'illegittimità del comma 4-bis dell'articolo 19 del DPR n. 917/1986, Testo unico delle imposte sui redditi (nella versione vigente fino al 3 luglio 2006).

Nel comma 4-bis, infatti, si prevedeva l'applicazione di un'aliquota agevolata sulle somme percepite come incentivo all'esodo per gli uomini che avessero compiuto 55 anni e per le donne che ne avessero compiuti 50, venendosi così a creare una disparità di trattamento tra uomini e donne.

La Corte di giustizia Ue, con sentenza del 21 luglio 2005, ha ritenuto la norma in contrasto con i principi comunitari di parità di trattamento tra uomini e donne.

Sulla base di queste considerazioni, il ricorrente destinatario di un incentivo all'esodo non agevolato - dal momento che a quella data aveva un'età tra i 50 e i 55 anni - ha diritto al rimborso della maggiore Irpef versata nel 2004.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 35 - Bonus esodo senza discriminazioni - Antonelli, Mengozzi

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