Nessun obbligo di Opa in caso di Trust di carattere familiare

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La Consob, con comunicazione Dem/10055200 del 16 giugno 2010, si è pronunciata su di un quesito sottoposto da una società circa la sussistenza di un obbligo di OPA, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del Decreto legislativo 58/98, in caso di assegnazione ai beneficiari di un Trust di una partecipazione eccedente la soglia del 30% del capitale della società stessa. 

La vicenda esaminata riguardava l'assegnazione di una partecipazione indiretta di controllo su una società quotata, effettuata da un trustee a favore dei beneficiari del trust stesso che erano suoi familiari. Per la Consob, in particolare, poiché per questi ultimi si trattava di un acquisto a titolo gratuito e il Trust in questione era di tipo familiare/testamentario in quanto lo scopo era quello del "mantenimento, educazione e benessere dei beneficiari", non era necessario procedere ad una offerta pubblica d'acquisto (Opa). 

Ed infatti, l'assegnazione del controllo indiretto alla coniuge dell'originario detentore, se pur mediata attraverso l'intervento del Trust, costituiva una vicenda inquadrabile nel regime delle successioni/donazioni. Inoltre, era da riscontrare la mancanza di elementi tali da ricondurre il predetto atto di assegnazione nell'ambito di un'operazione elusiva della disciplina Opa.
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