Nell’imponibile solo il valore dell’immobile
Pubblicato il 28 gennaio 2008
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Cassazione, sentenza n. 26854/2007, sulle imposte ipotecarie e catastali: il principio sancito in questa occasione è che la base imponibile ai fini di queste imposte vada determinata tenendo conto del solo oggettivo ed intrinseco valore del bene immobile, al lordo di eventuali componenti negative correlate. Mentre, cioè, l’imposta di registro colpisce tutti i trasferimenti, quale che ne sia l’oggetto, le imposte ipotecarie e catastali – ha rilevato la Corte - hanno natura tale da non poter incidere che sui trasferimenti immobiliari. Perciò, quando la legge sulle imposte ipotecarie e catastali rinvia alla base imponibile determinata ai fini dell’imposta di registro, si riferisce alla base imponibile di ogni singolo bene immobile incluso nel trasferimento, non a quella del trasferimento complessivamente considerato.
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