Nel rito speciale no alla domanda di risarcimento per ritardo
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 01 aprile 2010
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Il Tar Veneto con la sentenza n. 440 dell'11 febbraio 2010, ha ribadito come l'azione risarcitoria
per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento non possa essere esperita, a pena di inammissibilità, nel rito speciale ex articolo 21-bis della Legge n. 1034/1971, relativo al ricorso contro il silenzio della p.a.
Tale tipo di rito – spiegano i giudici amministrativi - “per la sua natura accelerata e semplificata, può riferirsi solo all'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere, e non consente l'esame di domande ulteriori, quale quella di risarcimento del danno, che devono trovare la loro collocazione nell'ambito del rito ordinario, in pubblica udienza, e non in camera di consiglio”. E questo orientamento, ormai consolidato in giurisprudenza, non può ritenersi superato neanche alla luce dell'introduzione dell'articolo 2-bis della Legge 241/1990, che disciplina espressamente le conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento.
Tale tipo di rito – spiegano i giudici amministrativi - “per la sua natura accelerata e semplificata, può riferirsi solo all'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere, e non consente l'esame di domande ulteriori, quale quella di risarcimento del danno, che devono trovare la loro collocazione nell'ambito del rito ordinario, in pubblica udienza, e non in camera di consiglio”. E questo orientamento, ormai consolidato in giurisprudenza, non può ritenersi superato neanche alla luce dell'introduzione dell'articolo 2-bis della Legge 241/1990, che disciplina espressamente le conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento.
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