Nel rito abbreviato vale l'indagine difensiva

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Con sentenza depositata ieri, la n. 184 del 2009, la Consulta ha respinto la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Fermo in ordine all'art. 442, comma 1-bis c.p.p. considerato in contrasto sia con l'art. 111 della Costituzione - in quanto permetterebbe l'ingresso nel processo di atti formati unilateralmente senza rispetto del contraddittorio -, sia con l'art. 3 - perché consentirebbe una disparità di trattamento tra il giudizio ordinario ed il giudizio abbreviato in quanto solo nel primo è prescritto il consenso di tutte le parti per introdurre elementi di prova formati da una sola parte-. Secondo la Corte costituzionale, tuttavia, è possibile che il legislatore preveda eccezioni al principio del contraddittorio tanto più nel giudizio abbreviato dove l'intera indagine preliminare assume rilevanza probatoria. Secondo la Consulta, inoltre, anche la disparità di trattamento può essere giustificata se contenuta, come nel caso di specie, nei limiti della ragionevolezza e del rispetto delle prerogative del Pm.
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