Nei “paradisi” il rebus delle consulenze

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Il Dl 262/06 aggiunge all’articolo 110 del Tuir il nuovo comma 12-bis, integrando la regola contenuta nel comma 10 secondo la quale sono indeducibili le spese e gli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all’Ue, che hanno regimi fiscali privilegiati.

 

Tale previsione viene mitigata nel successivo comma 11 da alcune esimenti alla norma generale; quale diretta conseguenza, la norma generale non trova applicazione quando viene fornita la prova che le imprese estere svolgono un’effettiva attività commerciale, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico ed hanno avuto concreta esecuzione. Tuttavia, numerosi dubbi sorgono sull’effettiva adattabilità delle dette esimenti alla specificità delle prestazioni professionali. Nel senso che (esimente che concerne “l’effettività della prestazione resa”) sembra ragionevole ritenere che ogni volta che il professionista straniero svolge la propria attività dietro regolamentazione, perché appartenente ad un organismo professionale riconosciuto nel Paese di residenza, il Fisco non possa contestare l’effettivo svolgimento dell’attività in loco. Altrimenti, potrebbe comunque procedere, verificando, ad esempio, la presenza nel Paese straniero di uffici, sedi o una struttura organizzativa. Ma tale verifica mal si adatta alla natura dell’attività professionale e dovrebbe rivelarsi secondaria al fine della verifica dell’effettività dello svolgimento della prestazione. Allo stesso modo, l’esimente sull’effettività della prestazione svolta è difficilmente applicabile alla specificità delle prestazioni professionali, che possono tradursi in pareri orali o colloqui al telefono. Restano, perciò, molti dubbi sulle modalità che possono ritenersi sufficienti a dimostrare la concreta esecuzione delle prestazioni in parola. 

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