Nei lavori edili privati il DURC vale 90 giorni

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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. 3899 del 5 marzo 2015, in risposta a richieste di chiarimenti pervenute da parte dell’INPS, dell’INAIL e della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE), ha specificato che la validità del DURC nei lavori edili per i soggetti privati è di 90 giorni.

Infatti, la previsione di cui all’art. 31, commi 5 e 8 sexies, D.L. n. 69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013 - che estende la validità del DURC anche per i suddetti lavori a 120 giorni – ha effetto solo fino al 31 dicembre 2014.

Tuttavia, sottolinea la nota ministeriale, quanto sopra vale nelle more dell'emanazione del Decreto Interministeriale previsto dall'articolo 4, comma 2, D.L. n. 34/2014, convertito dalla Legge n. 78/2014.

A tal proposito si ricorda che il comma 1 del citato articolo 4, D.L. n. 34/2014, ha previsto che dall’entrata in vigore del D.I. di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, potrà verificare con modalità telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse Edili.

La risultanza dell'interrogazione avrà validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituirà ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione appositamente individuate dal citato D.I.

In merito si evidenzia, infine, che l’INPS, a seguito della suddetta nota del Ministero del Lavoro, con messaggio n. 1894 del 16 marzo 2015, ha comunicato che l’applicativo dello Sportello Unico Previdenziale è stato aggiornato al fine di riportare a 90 giorni il periodo di validità dei DURC relativi ai lavori privati in edilizia che, pertanto, recheranno in calce la dicitura "Il presente certificato è valido 90 giorni dalla data di emissione".
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