Negati i rimborsi Iva a favore delle case di cura

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tributaria regionale della Campania – sentenza 219/5/06 – conferma l’illegittimità delle pretese degli operatori del settore sanitario che siano volte all’ottenimento del rimborso dell’Imposta sul valore aggiunto corrisposta sugli acquisti e non detratta per i limiti alla detrazione, previsti per i soggetti che svolgono in tutto o in parte operazioni esenti da Iva.

L’articolo 13, parte B), lettera c), prima parte, della VI direttiva Cee 77/388, impone agli Stati membri l’esenzione delle forniture dei beni destinati esclusivamente all’attività esentata a norma dello stesso articolo. Ove questi beni non abbiano formato oggetto di un diritto a detrazione a norma dell’articolo 17, n. 3), lettera c), la mancata diretta applicabilità delle direttive comunitarie da parte dell’Italia avrebbe comportato, a giudizio della ricorrente – una casa di cura che ha avanzato istanza di rimborso Iva, ottenendo il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria – un indebito versamento di imposta. Attraverso un’attenta disamina della norma comunitaria, l regionale ha concluso intendendo la disposizione dettata dalla direttiva richiamata nel senso che gli Stati membri devono prevedere nei loro ordinamenti che le rivendite di beni, per i quali il cedente, al momento dell’acquisto, non ha detratto la relativa imposta, in quanto simili beni erano inizialmente destinati ad un’attività esente, devono andare loro stessi esenti dall’imposta. Con ciò, ha sposato l’interpretazione proposta dal Fisco.

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