NASpI e cumulabilità con reddito di lavoro autonomo in agricoltura

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NASpI e cumulabilità con reddito di lavoro autonomo in agricoltura

L’INPS, con messaggio n. 3460 del 21 settembre 2018, ha fornito precisazioni in materia di cumulabilità fra reddito derivante da attività di lavoro autonomo in agricoltura e indennità di disoccupazione NASpI.

Il Legislatore ha stabilito la compatibilità della NASpI con lo svolgimento di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale dalla quale derivi “un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917” (articolo 10 D.Lgs. n. 22/2015) e tale reddito rimane fissato, per quanto riguarda il lavoro autonomo, nei limiti pari a 4.800 euro annui.

Specifica, quindi, l’INPS che, alla luce della risoluzione n. 77/2005 l’Agenzia delle Entrate, ai fini delle verifiche reddituali per la cumulabilità in questione, sempre nel rispetto del limite annuo di 4.800 euro, il reddito derivante da attività lavorativa autonoma agricola va individuato nel reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR, se sono rispettati i limiti di sfruttamento della potenzialità del terreno ivi stabiliti, ovvero nel reddito di impresa, se sono superati i predetti limiti.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 19 marzo 2018 – NASpI e compatibilità con il lavoro intermittente – Schiavone

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