Mutui portabili senza extracosti
Pubblicato il 15 gennaio 2009
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Nella legge di conversione del Dl 185/2008 è stata nuovamente modificata la disciplina della portabilità del mutuo; così, anche al fine di escludere a carico del mutuatario i costi relativi alla surrogazione, occorre seguire una nuova procedura:
- l'atto di consenso alla surrogazione deve essere autenticato dal notaio “senza applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso spese”;
- all'atto sono allegati la quietanza rilasciata dalla vecchia banca e il nuovo contratto di mutuo;
- in caso vengano richieste al notaio “eventuali attività aggiuntive non necessarie all'operazione” gli onorari di queste sono a carico del richiedente;
- le banche non devono applicare “costi di alcun genere, anche in forma indiretta, ai clienti”.
Le novità, che rischiano di non essere in linea con lo scopo di semplificazione della procedura, sembrano creare un doppio binario nelle surroghe: esse sono applicabili, infatti, solo per i contratti di mutuo accesi da soggetti in favore dei quali è prevista la rinegoziazione obbligatoria; tuttavia, sono già scaduti i termini per approfittare della rinegoziazione obbligatoria e occorrerebbe sapere se la norma faccia riferimento a tutti i mutui che erano rinegoziabili o meno.
Le altre novità contenute nel Dl prevedono, per i soli mutui a tasso variabile stipulati entro il 31 ottobre 2008, che le rate da pagare nel 2009 non devono essere composte da interessi superiori al 4% a meno che, alla stipula del mutuo, gli interessi fossero stabiliti in misura superiore; in questi casi, l'eccedenza del 4% sarà versata dallo Stato con l'attribuzione di un credito di imposta. Infine, da quest'anno, le banche dovranno offrire la possibilità di stipulare mutui, per l'acquisto dell'abitazione principale, indicizzati al tasso sulle operazioni di rifinanziamento della Bce.
- Il Sole – 24 Ore, p. 2 – Mutui portabili senza extracosti – Busani
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