Mutui, il tetto del 4% condiziona la portabilità

Pubblicato il



E' efficace dal 1° gennaio la norma di cui all'art. 2, comma 5 del decreto legge cosiddetto anti-crisi in base alla quale, per tutto il 2009, il pagamento delle rate dei mutui a tasso variabile, stipulati entro il 31 ottobre, resta a carico del mutuatario per la parte in cui l'importo della rata stessa comprende il rimborso del capitale e gli interessi calcolati fino al 4%; se poi gli interessi sforano il 4%, la parte eccedente tale soglia è presa dallo Stato a suo carico a fondo perduto. Per affievolire il carico delle rate è previsto anche il rimedio della “portabilità dell'ipoteca”, surrogazione cioè di un nuovo istituto mutuante alla banca che ha concesso il mutuo in corso. La regola del 4% non si applica ai mutui stipulati a partire dal 1° novembre 2008: così, qualora la somma dell'Euribor con lo spread praticato dalla banca superi la soglia del 4% è più conveniente tenersi il vecchio mutuo per tutto il 2009, rimandando la surrogazione dal 2010 in avanti. In caso di mutui a tasso fisso, per i quali non è possibile accedere al beneficio del 4%, la portabilità rimane un efficace rimedio.

Da oggi fino a sabato il Governo è concentrato nella messa a punto di correzioni e soluzioni al decreto legge n. 185/2008 “anti-crisi”. Il provvedimento dovrebbe essere pronto per sabato ed approdare all'esame della Camera lunedì. E' quasi certo, in questa sede, il ricorso al voto di fiducia.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito