Mutui, il 4% amplia la platea

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Con circolare 11434 del 13 febbraio 2009, il ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito alcuni chiarimenti sul testo del decreto anticrisi in materia di mutui. In primo luogo, il ministero stabilisce che l'agevolazione riguarderà anche i prestiti a rata costante (con tasso e durata variabile) e che, in questi casi, l'effetto del contributo si evidenzierà sulla minor durata del mutuo piuttosto che sull'ammontare della rata. La riduzione dei tassi provocherà, quindi, a parità di rata, un aumento della quota capitale da ammortizzare e una più rapida riduzione del debito residuo. Sui mutui a tasso misto il testo non fornisce alcun chiarimento.

L'agevolazione, spiega la circolare, è applicabile anche ai mutuatari in ritardo nei versamenti salvo decadenza del beneficio del termine o la risoluzione del contratto di mutuo stesso.

Il Dl si applica a tutte le rate di mutuo da versare nel 2009 per i mutui a tasso non fisso stipulati prima del 31 ottobre 2008 per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale. Il tetto del 4% vale solo per i prestiti che al momento della sottoscrizione prevedevano un tasso inferiore a questa soglia mentre, per gli altri, il limite oltre cui interviene lo Stato è il tasso contrattuale stesso. Così, in caso di contratti che prevedano un periodo iniziale di preammortamento o un tasso agevolato temporaneo, il tasso di riferimento non è quello iniziale bensì quello applicabile alla prima rata successiva al periodo di preammortamento.

Per i mutui rinegoziati con la stessa banca o accollati dal mutuatario, vale il tasso applicabile alla prima rata di ammortamento successiva alla sottoscrizione dell'atto di rinegoziazione o di accollo. Infine, per chi ha usufruito della portabilità introdotta dal decreto Bersani il tasso di riferimento è quello del nuovo mutuo successivo all'operazione di surroga.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 27 – Mutui casa, aiuti a maglie larghe - Paladino

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