Morte del difensore: il termine breve per impugnare decorre dalla notifica personale alla parte

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Le Sezioni unite civili della Cassazione, con sentenza n. 2714 dell'8 febbraio 2010, hanno spiegato che, “nell'ipotesi in cui il difensore della parte deceda dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni ma prima dell'udienza di discussione della causa, il termine breve per l'impugnazione decorre dalla notifica personale della sentenza alla parte rimasta priva di difensore, senza che assuma rilievo la mancata conoscenza incolpevole dell'evento interruttivo verificatosi ai danni della parte stessa”.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 44 – Termini in certezza - Alberici

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