Monetizzazione delle ferie: esclusa anche per il dirigente
Pubblicato il 16 giugno 2021
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Il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, non lo eserciti e non fruisca del periodo di riposo annuale, non ha diritto alla indennità sostitutiva.
Questo, a meno che non provi di non avere potuto fruire del riposo a causa di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive.
Il dirigente non può chiedere di monetizzare le ferie
E’ l’orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità ribadito dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 15952 dell’8 giugno 2021, pronunciata a conferma della decisione con cui i giudici di appello avevano respinto la domanda proposta dal dipendente di una Spa al fine di ottenere il pagamento di indennità sostitutiva di ferie non godute e di indennità per mancati riposi e permessi.
La richiesta di monetizzazione dei giorni non goduti era stata correttamente contestata dalla società datrice, essendo emerso che le ferie e i permessi non erano stati usufruiti per volontà dello stesso lavoratore, il quale non aveva dato riscontro agli inviti avanzati in tal senso da parte datoriale.
Lo stesso dipendente, inoltre, aveva allegato di aver ricoperto una elevata posizione nell'ambito della struttura organizzativa della società, assimilabile a quella del dirigente, e di aver avuto la possibilità di scegliere quando andare in ferie, in relazione alle esigenze di servizio; egli, tuttavia, non aveva provato la ricorrenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali ed ostative al godimento di ferie, riposi non goduti e permessi, ivi inclusi quelli straordinari.
Il ricorso che lo stesso aveva avanzato in sede di legittimità è stato dunque respinto, alla luce del richiamato orientamento della Suprema corte.
Mancata fruizione come conseguenza di autonoma scelta del dipendente
Nella vicenda in esame, infatti, il mancato godimento delle ferie non era derivato da causa imputabile al datore di lavoro, atteso che il lavoratore, per la posizione apicale ricoperta nell'azienda, pur avendo il potere di attribuirsi le ferie in piena autonomia, senza condizionamento alcuno da parte del titolare dell'impresa, non lo aveva esercitato.
Così, in assenza della prova di imprevedibili ed indifferibili esigenze aziendali, la mancata fruizione delle ferie era stata la conseguenza di un'autonoma scelta del dipendente, che escludeva la configurabilità di un inadempimento colpevole in capo alla società datrice di lavoro.
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