Modifiche alle condizioni economiche dopo separazione e divorzio immediatamente esecutive

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Le Sezioni unite civili di Cassazione, con la sentenza n. 10064 del 26 aprile 2013, si sono pronunciate in materia di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere a seguito dello scioglimento e della cessazione degli effetti del matrimonio, precisando che il relativo decreto pronunciato dal Tribunale è immediatamente esecutivo, in conformità della generale regola desumibile dall'articolo 4 della Legge n. 898/1970 regolativa della materia e incompatibile con l'articolo 741, Codice di procedura civile, che subordina l’efficacia esecutiva al decorso del termine utile per la proposizione del reclamo.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 21 - Divorzio, sentenze senza rinvii - Negri

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