Modello unico e libro dei beni ammortizzabili utili per provare l’assenza dell’autonoma organizzazione

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La Sezione tributaria della Corte di cassazione, con la sentenza n. 3423 del 5 marzo 2012, ha accolto il ricorso presentato da un avvocato avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano confermato il silenzio rifiuto dell’amministrazione nei confronti dell’istanza di rimborso dell’IRAP relativa agli anni 2000 – 2003 presentata dal professionista.

I giudici di legittimità hanno aderito alle doglianze del ricorrente il quale, nel corso del procedimento, aveva prodotto il modello unico relativo agli anni in contestazione ed il libro dei beni ammortizzabili; e dai detti documenti, al di là dello studio e delle apparecchiature informatiche e di telecomunicazione minime indispensabili, era emersa l'assenza di dipendenti e collaboratori.

Secondo la Suprema corte, in definitiva, l'utilizzo di uno “studio a ciò esclusivamente dedicato e con l'ausilio di attrezzature probabilmente informatiche e di comunicazione”, non appariva di per sè sufficiente ad integrare il requisito di legge alla luce della definizione di “risorse materiali e umane autonomamente suscettibili di valore aggiunto”.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 27 – Per il rimborso Irap si guarda al mod. Unico - Alberici

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