Modello EAS. Termine di presentazione
Pubblicato il 25 marzo 2022
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Gli enti non commerciali aventi natura associativa possono fruire della non imponibilità per quanto riguarda le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti. A tal fine sono tenuti, al 31 marzo, a trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante il modello EAS.
In questo modo il Fisco può effettuare i relativi controlli.
Soggetti esonerati
Non tutti devono effettuare l’invio del modello EAS; ne sono esclusi:
- gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale;
- le associazioni pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo avendo, nel periodo d'imposta precedente, realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n. 398/1991);
- i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
- le Onlus.
Compilazione parziale dell’EAS
Invece, alcuni enti devono compilare solo alcune parti del modello. Tra questi:
- le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle esonerate;
- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n. 383/2000;
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991, diverse da quelle esonerate;
- le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome;
- le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto.
Cosa significa compilazione semplificata? Gli enti ammessi a tale modalità sono tenuti a compilare il primo riquadro del modello (riguardante i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale), mentre, per il secondo riquadro, devono inserire i dati dei righi 4), 5), 6), 25) e 26).
Enti obbligati
Per quanto detto sopra, devono compilare il modello Eas in modo completo le associazioni non riconosciute diverse da quelle indicate e che:
- svolgono solo attività istituzionale, limitandosi alla riscossione di quote associative e contributi di natura non corrispettiva;
- svolgono anche attività dietro corrispettivo nei confronti dei propri associati;
- svolgono attività commerciale, qualora questa non sia prevalente.
Presentazione del modello EAS
Il modello EAS deve essere inviato in via telematica - direttamente dal contribuente oppure tramite intermediari abilitati - entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti medesimi.
I soggetti già costituiti sono tenuti a reinviare il modulo quando vi siano variazioni dei dati trasmessi: in tal caso, il termine è quello del 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la suddetta modifica.
In caso di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del Dl n. 185/2008,) il modello va ripresentato entro 60 giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.
Modello EAS: omessa o tardiva presentazione
In caso di omessa o tardiva presentazione, l’ente associativo può avvalersi della c.d. “remissione in bonis”: con tale istituto, si deve inoltrare la relativa comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione fiscale utile, accompagnata dal pagamento di una sanzione pari a 250 euro.
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