Modello EAS, a breve la presentazione

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Modello EAS, a breve la presentazione

Il modello Eas – riguardante la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi - è un documento che devono inviare gli enti non commerciali aventi natura associativa all’Agenzia delle Entrate.

SCADENZA: L’obbligo scade il 31 marzo 2023 per le entità i cui dati già inviati sono variati nel corso del 2022; le nuove associazioni devono provvere entro 60 giorni dalla data di costituzione.

Modello EAS, perché presentarlo

Gli enti non commerciali aventi natura associativa che intendono fruire della non imponibilità per quanto riguarda le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti sono tenuti ad inviare il modello EAS.

Dunque, il mancato invio ha come conseguenza la perdita dei benefici fiscali degli enti associativi nonché l’imponibilità dei corrispettivi versati dagli associati per partecipare alle attività istituzionali dell’ente.

Il modello Eas deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica, direttamente oppure mediante un intermediario abilitato.

Modello EAS, soggetti esclusi

La normativa del CTS (codice del Terzo settore) dispone che non devono quindi inviare il modello EAS gli enti iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Inoltre non ne sono tenuti:

  • gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale;
  • le associazioni pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo avendo, nel periodo d'imposta precedente, realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n. 398/1991);
  • i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
  • le Onlus.

Altresì, alcuni soggetti possono compilare solo alcune parti del modello Eas e cioè:

  • le associazioni e le società sportive dilettantistiche, iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che svolgono attività commerciale o anche solo attività de-commercializzata nei confronti degli associati o dei tesserati;
  • le associazioni riconosciute (cioè dotate di personalità giuridica), che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte delle Regioni/Province autonome o da parte delle Prefetture/Commissariato del Governo.

Ciò posto, devono compilare il modello Eas in modo completo le associazioni non riconosciute diverse da quelle indicate e che:

  • svolgono solo attività istituzionale, limitandosi alla riscossione di quote associative e contributi di natura non corrispettiva;
  • svolgono anche attività dietro corrispettivo nei confronti dei propri associati;
  • svolgono attività commerciale, qualora questa non sia prevalente.

Modifiche che non rilevano ai fini del Modello EAS

Non tutte le variazioni dei dati devono essere comunicate; il modello non va inviato nel caso in cui le novità attengono a:

  • proventi per attività di sponsorizzazione e pubblicità;
  • messaggi pubblicitari;
  • ammontare medio delle entrate complessive;
  • numero degli associati dell’ente nell’ultimo esercizio;
  • ammontare di erogazioni liberali ricevute;
  • ammontare di contributi pubblici ricevuti;
  • numero e giorni delle manifestazioni di raccolta pubblica di fondi.

Mancato invio nei termini: regolarizzazione

Qualora non si adempia all’invio entro il 31 marzo o nei 60 giorni richiesti (per nuova costituzione) si potrà regolarizzare la propria posizione – se non sia stata già constatata la violazione o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento - presentando il modello entro il termine della prima dichiarazione utile, e versando, contestualmente, la sanzione di 258 euro, tramite remissione in bonis col modello F24.

E’ esclusa la compensazione.

Perdita dei requisiti

In caso di perdita dei requisiti qualificanti (richiamati dall’articolo 30 del Dl n. 185/2008,) il modello va ripresentato entro 60 giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.

Allegati

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