Modello 730/2022 definitivo con bonus musica e bonus acqua
Pubblicato il 17 gennaio 2022
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Dopo le bozze rese note il 23 dicembre scorso, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato provvedimento prot. 11185 del 14 gennaio 2022, contenente il modello 730/2022 in formato definitivo, relativo al periodo d’imposta 2021, accompagnato dalle istruzioni.
Unitamente sono approvati: il Modello 730-1 concernente le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, il Modello 730-2 per il sostituto d’imposta e 730-2 per CAF e professionista abilitato, il Modello 730-3 (prospetto di liquidazione), i Modelli 730-4 e 730-4 integrativo (comunicazione del risultato contabile al sostituto d’imposta).
Il modello 730 è previsto sia precompilato che ordinario. Possono avvalersi di tale modulo i contribuenti che nel 2022 sono:
- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), Irap e Iva.
La presentazione del modello 730/2022 ha come termine il 30 settembre 2022.
Superbonus 100% e altri bonus edilizi
Nel quadro destinato all’agevolazione 110%, si segnala l’inserimento dell’agevolazione per gli interventi diretti all’eliminazione delle barriere architettoniche. In particolare, si può beneficiare del Superbonus per lavori aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità , anche effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni purchè eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti Superbonus o, per le spese sostenute dal 1° giugno 2021, agli interventi di cui agli interventi Sismabonus.
Nell’ambito dei bonus edilizi, con detrazione pari al 50%, è presente l’intervento per il recupero del patrimonio edilizio che comprende la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
Modello 730/2022. Bonus acqua e bonus musica
Nuovi, invece:
- il credito d’imposta per l’installazione di sistemi di filtraggio e miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano (per spese fino ad un importo massimo di 1.000 euro);
- la detrazione IRPEF per spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per ragazzi tra 5 e 18 anni, a conservatori musicali, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una Pubblica Amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.
Il bonus musica è riservato ai contribuenti con un reddito complessivo non superiore ai 36.000 euro e con il limite di 1.000 euro per ragazzo.
Spese veterinarie
Per quanto riguarda la detrazione IRPEF del 19% per i contribuenti che sostengono le spese veterinarie, il limite di spesa massimo detraibile (che eccede l’importo di 129,11 euro) è stato elevato per il 2021 da 500 a 550 euro.
Modello 730/2022: trattamento integrativo per redditi bassi
Con riferimento alla parte riguardante i redditi dei contribuenti, è presente il dato sul trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente ed alcuni redditi assimilati, pari a 1.200 euro se il reddito complessivo non risulta superiore a 28.000 euro; altra detrazione, con importi gradatamente decrescenti, è prevista se il reddito complessivo è compreso tra 28.000 e 40.000 euro (DL n. 3/2020).
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