Modello 730-4: novità e scadenze

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Modello 730-4: novità e scadenze

Nel mese in cui scadono i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi attraverso il modello 730, si affrontano le diverse novità che riguardano il modello 730-4.

Dal 9 luglio 2019, infatti, è a disposizione, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, l’applicazione per i sostituti d’imposta che devono comunicare il rifiuto dei modelli 730-4, in quanto non tenuti ad effettuare il conguaglio emerso dall’elaborazione della dichiarazione dei redditi.

 Ulteriormente, l’INPS, con il messaggio n. 2652 dell’11 luglio 2019, ha reso noto che a partire dal 15 luglio 2019 i contribuenti possono effettuare online la richiesta di annullamento e/o di variazione della seconda rata d’acconto Irpef o cedolare secca nei termini previsti dalla normativa vigente, ossia entro il 30 settembre 2019.

 

Sostituti d’imposta: presentazione delle comunicazioni di diniego dei 730/4

Come anticipato, attraverso l’applicazione dedicata, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricevuto la comunicazione di diniego dei modelli 730-4, dovrà comunicare i dati dei contribuenti interessati a chi ha prestato l’assistenza fiscale (Caf o professionista), i quali, successivamente, avviseranno i contribuenti del mancato conguaglio da parte del loro sostituto affinchè possano presentare il 730 integrativo.

Viceversa, qualora sia stato il contribuente a presentare direttamente tramite web la propria dichiarazione, il sostituto comunicherà il codice fiscale dell’interessato all’Agenzia, che ne darà notizia al contribuente con avviso nell’area autenticata e per e-mail.

 

NB! Come previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. 76124 del 14 aprile 2017, il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto ad eseguire le operazioni di conguaglio, deve dare comunicazione tramite i servizi telematici dell’Agenzia.

In dettaglio, tale comunicazione va inoltrata entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dei risultati contabili attraverso la procedura disponibile nell’area autenticata alla sezione “Comunicazioni-Modelli 730-4”, dei canali telematici Entratel o Fisconline o tramite file utilizzando le specifiche tecniche disponibili sul sito dall’Agenzia.

Al seguente link, è possibile reperire le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati di cui sopra:

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Provvedimenti/2019/Marzo+2019+Provvedimenti/Provvedimento+12032019+Comunicazione+730+4/Specifiche+tecniche+ricezione+730+4.pdf

 

Il modello 730-4

I Centri di assistenza fiscale e i professionisti abilitati (iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e all’albo dei consulenti del lavoro) devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate il risultato contabile delle dichiarazioni 730, utilizzando il modello 730-4. L’Agenzia, entro 10 giorni dalla ricezione, mette a disposizione telematicamente questi dati ai sostituti d’imposta (datori di lavoro ed enti pensionistici) o a intermediari da questi incaricati.

In dettaglio, la comunicazione deve contenere:

  • l'utenza telematica presso cui il sostituto intende ricevere direttamente il mod. 730-4 (se in possesso di più utenze, quella scelta per ricevere il modello);
  • l'intermediario prescelto tra i soggetti incaricati alla trasmissione telematica.

Come sopra anticipato, il modello deve essere trasmesso, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati al servizio Entratel, secondo le istruzioni dell’Agenzia e deve essere presentato anche per comunicare la variazione dei dati già inviati (per esempio, intermediario incaricato, dati anagrafici, ecc.).

 

NB! Il sostituto d’imposta trattiene i soldi del contribuente direttamente dalle sue fonti di reddito e poi le versa allo Stato mensilmente o annualmente (si pensi al datore di lavoro che trattiene dalla busta paga gli oneri previdenziali e non solo).

 Il sostituto d’imposta può operare in due modi diversi:

  • a titolo di imposta, ovvero il sostituto paga tutti gli oneri del contribuente, il quale è esentato da qualsiasi altro adempimento;
  • a titolo di acconto, ovvero quando il sostituto d’imposta non paga tutti gli oneri e il lavoratore dovrà estinguere il “debito” attraverso la dichiarazione dei redditi (è ciò che succede con l’IRPEF).

 

Il Modello 730-4 e l’assistenza fiscale

Come comunicato dall’INPS con il messaggio n. 2652 dell’11 luglio 2019, i pensionati o contribuenti che ricevono un’indennità da parte dell’INPS possono verificare sul sito dell’Istituto le risultanze contabili e gestire di conseguenza l’effettuazione del conguaglio fiscale.

 Questo è possibile poiché i contribuenti che hanno presentato il modello 730-4, indicando l’INPS quale sostituto d’imposta per la gestione dei conguagli fiscali, possono verificare le risultanze contabili inviate all’INPS dal soggetto che ha gestito la dichiarazione ed i relativi esiti, tramite accesso al sito istituzionale, avvalendosi del servizio “Assistenza fiscale (730-4): servizi al cittadino”.

L’Istituto ricorda, altresì, che - a partire dal 15 luglio 2019 - il servizio consentirà ai contribuenti di effettuare online la richiesta di annullamento e/o di variazione della seconda rata d’acconto Irpef o cedolare secca nei termini previsti dalla normativa vigente, ossia entro il 30 settembre 2019.

 

NB! Posto che l’INPS riceve le risultanze contabili direttamente dai soggetti che gestiscono le dichiarazioni, ovvero Agenzia delle Entrate, nel caso di utilizzo di dichiarazione precompilata, e Caf, associazioni o professionisti abilitati, in caso di presentazione del modello cartaceo ad intermediario, ne discende che il servizio “Assistenza fiscale (730-4): servizi al cittadino” consente ai contribuenti di consultare i seguenti dati:

  • avvenuta ricezione da parte dell’Istituto Previdenziale delle risultanze contabili, con il dettaglio dei relativi importi, nonché la denominazione del soggetto che ha effettuato l’invio;
  • conferma che i conguagli relativi alle risultanze contabili verranno effettuati sulle prestazioni istituzionali, se l’INPS è il sostituto d’imposta per il contribuente.

A tale riguardo, si ricorda che l’acquisizione delle risultanze contabili ai fini dell’assistenza fiscale presuppone un rapporto di sostituzione del soggetto dichiarante con l’INPS nell’anno di presentazione del modello 730 e che tale rapporto di sostituzione non ricorre nel caso di erogazione di sole prestazioni assistenziali quali, ad esempio, assegni sociali, pensioni di invalidità civile e assegni per il nucleo familiare;

  • diniego, con conseguente restituzione della dichiarazione 730/4, nei casi in cui non sussista il rapporto di sostituzione;
  • trattenute o rimborsi effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’INPS, in applicazione delle risultanze del modello 730/4.

 

QUADRO NORMATIVO

Agenzia delle Entrate - Provvedimento prot. 76124 del 14 aprile 2017

INPS - Messaggio n. 2652  dell’11 luglio 2019

 

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