Moda, chimica, ceramica artigianato Conflavoro: nuovi minimi e una tantum

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Moda, chimica, ceramica artigianato Conflavoro: nuovi minimi e una tantum

Sottoscritto il 20 dicembre 2024 da Conflavoro, Fesica e Confsal il CCNL Moda Artigianato - Pelletteria, Calzaturiero, Tessile, Abbigliamento e Affini, Chimica e Ceramica scaduto il  31 dicembre 2023, con validità 1° gennaio 2025- 31 dicembre 2027.

Vediamo le principali novità.

Campo di applicazione

Viene aggiunto il settore della Concia all'interno dell'area Chimica-Ceramica.

Minimi

Per la consultazione delle tabelle retributive in vigore dal 1° gennaio 2025 si veda "Rinnovi CCNL".

Una tantum

A favore dei lavoratori in forza al 20 dicembre 2024 è stabilita l’erogazione una tantum di un importo lordo di 110,00 € per tutti i livelli, erogato con la retribuzione del mese di gennaio 2025 e riproporzionato in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo  gennaio 2024 - dicembre 2024 e in caso di contratto part-time.

Per gli apprendisti l'importo è corrisposto in misura pari al 70%. 

Contratti a tempo determinato: causali

A recepimento delle modifiche introdotte dal Decreto lavoro al decreto legislativo n. 81/2015, vengono individate le causali utilizzabili per l’instaurazione di contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi, tenuto conto delle caratteristiche del settore:

  • punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
  • incrementi di produttività, di confezionamento e di spedizione delprodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
  • esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
  • esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all’esecuzione di commesse particolari;
  • contratti stipulati con lavoratori di età superiore a 50 anni;
  • sostituzione di lavoratori assenti;
  • sostituzione di lavoratori con gravi patologie, soggetti ad un periodo di comporto esteso (fino a 720 giorni nell’arco di 48 mesi).

Vai al testo del CCNL

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