Moda, chimica, ceramica artigianato Conflavoro: nuovi minimi e una tantum
Pubblicato il 16 gennaio 2025
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Sottoscritto il 20 dicembre 2024 da Conflavoro, Fesica e Confsal il CCNL Moda Artigianato - Pelletteria, Calzaturiero, Tessile, Abbigliamento e Affini, Chimica e Ceramica scaduto il 31 dicembre 2023, con validità 1° gennaio 2025- 31 dicembre 2027.
Vediamo le principali novità.
Campo di applicazione
Viene aggiunto il settore della Concia all'interno dell'area Chimica-Ceramica.
Minimi
Per la consultazione delle tabelle retributive in vigore dal 1° gennaio 2025 si veda "Rinnovi CCNL".
Una tantum
A favore dei lavoratori in forza al 20 dicembre 2024 è stabilita l’erogazione una tantum di un importo lordo di 110,00 € per tutti i livelli, erogato con la retribuzione del mese di gennaio 2025 e riproporzionato in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo gennaio 2024 - dicembre 2024 e in caso di contratto part-time.
Per gli apprendisti l'importo è corrisposto in misura pari al 70%.
Contratti a tempo determinato: causali
A recepimento delle modifiche introdotte dal Decreto lavoro al decreto legislativo n. 81/2015, vengono individate le causali utilizzabili per l’instaurazione di contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi, tenuto conto delle caratteristiche del settore:
- punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- incrementi di produttività, di confezionamento e di spedizione delprodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
- esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all’esecuzione di commesse particolari;
- contratti stipulati con lavoratori di età superiore a 50 anni;
- sostituzione di lavoratori assenti;
- sostituzione di lavoratori con gravi patologie, soggetti ad un periodo di comporto esteso (fino a 720 giorni nell’arco di 48 mesi).
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