Mobilità in deroga per i lavoratori di area di crisi complessa

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Mobilità in deroga per i lavoratori di area di crisi complessa

La circolare INPS n. 159 del 31 ottobre 2017, ha fornito chiarimenti in merito alla mobilità in deroga per i lavoratori che operano in un’area di crisi industriale complessa.

A tal proposito, si rammenta che il Legislatore ha previsto che le risorse finanziarie stabilite dal Testo Unico degli ammortizzatori Sociali, così come ripartite tra le Regioni con i Decreti Interministeriali n. 1/2016 e n. 12/2017, possono essere destinate dalle Regioni, per la parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità ed a prescindere dall’applicazione dei criteri D.I. n. 83473/2014, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di 12 mesi, per i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale complessa e che alla data dell’1 gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga.

Il trattamento spetta a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente somministrate le misure di politiche attive individuate in un apposito piano regionale da comunicare all’ANPAL e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’Istituto è autorizzato ad erogare i trattamenti fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna Regione.

Potranno essere beneficiari della prestazione esclusivamente i lavoratori che hanno terminato, senza soluzione di continuità, un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, e che alla data dell’1 gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga: sono esclusi, pertanto, i lavoratori che abbiano terminato il precedente trattamento il 31 dicembre 2016, i quali non possono essere considerati beneficiari alla data del 1° gennaio 2017, fissata dalla norma.

La circolare chiarisce, inoltre, che per l’anno 2017, l’importo medio mensile delle prestazioni di mobilità in deroga è pari ad € 1.629, comprensivo di copertura figurativa e ANF: il suddetto dato potrà essere utilizzato per l’accertamento della sostenibilità finanziaria del trattamento di prosecuzione della mobilità in deroga e, nel caso in cui l’importo cumulato superi l’importo complessivo a disposizione della Regione, l’Istituto non procederà con il pagamento, dandone notizia alla Regione ed al Ministero.

Il pagamento della prestazione di mobilità in deroga è, comunque, subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di un’apposita domanda on-line di mobilità in deroga e la prestazione in questione è considerata reddito imponibile della stessa categoria dei redditi sostituiti o integrati ed è soggetta al regime della tassazione ordinaria.

Conclude la circolare n. 159/2017 evidenziando che l’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, opererà a fine anno 2017 il conguaglio fiscale e rilascerà la relativa certificazione fiscale (mod.CU).

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 29 agosto 2017 – CIGS per aree di crisi industriale complessa - Schiavone

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