Minori introiti e minore assegno

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La Cassazione, prima sezione civile, con la sentenza n. 16800 del 17 luglio 2009, ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano respinto le istanze avanzate da una donna che chiedeva, al fine di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, che l'ex marito, anche se in pensione, fosse condannato a versarle il mantenimento. Secondo la Corte di legittimità, in particolare, l'uomo, fruendo di minori introiti di quelli goduti nel corso della convivenza con la donna, non poteva permettersi di versare il mantenimento alla ex moglie per mantenere un livello di vita “che le condizioni di entrambi consentivano durante la vita comune e che attualmente nessuno dei due può permettersi”.

Eleonora Pergolari
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  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 14 – Se i redditi si equivalgono sospeso l'assegno all'”ex” - Bresciani

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