Grandi invalidi: in Gazzetta Ufficiale le provvidenze per il 2024
Pubblicato il 11 novembre 2024
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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 262 dell’8 novembre 2024, il decreto del 3 settembre 2024 del Ministero della difesa, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente le provvidenze a favore dei grandi invalidi per l’anno 2024.
L’assegno sostitutivo dell’accompagnatore
La legge del 27 dicembre 2002, n. 288, ha istituito un assegno sostitutivo mensile, di durata annuale, in sostituzione all’accompagnatore militare o civile, destinato ai grandi invalidi di guerra o per servizio affetti da patologie specifiche che impediscono di usufruire di un servizio di accompagnamento adeguato.
L’assegno sostitutivo dell’accompagnatore può essere richiesto da:
- invalidi di prima categoria, pensionati per causa di guerra e per servizio, affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A n.1, A n.2, A n.3, A n.4 comma 2, A bis, B n.1, C, D, E n.1 della tabella E (assegni di superinvalidità) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni;
- grandi invalidi di guerra insigniti di medaglia d'oro al valor militare;
- pensionati con infermità di cui alle lettere B n.1, C, D ed E n.1, ai quali l’assegno viene corrisposto in misura ridotta del 50%.
Le istruzioni, i requisiti ed il modulo per la richiesta dell’assegno vengono stabiliti annualmente con apposito decreto.
Provvidenze per l’anno 2024
Il decreto stabilisce che, al 15 maggio 2024, il numero di grandi invalidi con diritto all'assegno mensile di 900 euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, ammonta a 200 unità, per un importo annuo complessivo di euro 2.160.000.
Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilità per il 2024, pari ad euro 5.272.181, sono liquidati in via prioritaria nella misura di 900 euro mensili ai grandi invalidi affetti dalle infermità. Successivamente, saranno assegnati nell'ordine, e secondo la data di presentazione delle domande di servizio di accompagnamento, alle seguenti categorie di aventi diritto:
- invalidi di prima categoria, pensionati per causa di guerra e per servizio, affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A n.1, A n.2, A n.3, A n.4 comma 2, A bis, B n.1, C, D, E n.1 della tabella E (assegni di superinvalidità) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni;
- invalidi che abbiano richiesto il servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003, senza che gli enti preposti siano stati in grado di assicurarlo;
- grandi invalidi che, dopo l’entrata in vigore della legge n. 288 del 2002, abbiano presentato istanza per ottenere l’assegno sostitutivo senza averlo ottenuto.
Domande e tempistiche
Gli assegni sostitutivi di 900,00 euro mensili, o in forma ridotta del 50 %, come previsto dall'ultimo periodo del comma 4, articolo 1, della legge del 27 dicembre 2002, n. 288, sono corrisposti, a domanda, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, o dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione dell’istanza per coloro che abbiano richiesto il beneficio per la prima volta nell'anno 2024.
Ai fini della determinazione della data di presentazione delle domande fa fede la data del timbro postale ovvero della comunicazione inviata via posta elettronica (PEC/PEI).
Inoltre, il comma 1, dell’articolo 2 del decreto in trattazione chiarisce che le domande prodotte a partire dal 2013 restano valide per l’erogazione dell’assegno sostitutivo nel 2024, in base ai monitoraggi effettuati e a valere sul fondo di cui alla legge n. 288 del 2002.
Coloro che non hanno mai richiesto l’assegno possono farlo entro il 31 dicembre 2024, compilando l’apposito modello (Allegato 1) e inviando la domanda al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Inoltre, le domande resteranno valide anche per il 2025, salvo monitoraggi da compiersi con decreto entro il 30 aprile 2025 ai sensi dalla legge n. 288 del 2002.
Il comma 2 invece stabilisce che, fino all'entrata in vigore del decreto, le amministrazioni continueranno a erogare gli assegni sulla base del decreto dell'anno precedente, in conformità all'articolo 1, comma 4-bis, della legge n. 288 del 2002. Tuttavia, la prosecuzione dei pagamenti dell'assegno non costituisce un diritto acquisito definitivo, ma rimane subordinata a ulteriori monitoraggi come previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
NOTA BENE: Qualora nel corso dell'anno si verifichi uno scostamento dell'andamento della spesa rispetto alle previsioni, la prosecuzione dei pagamenti per l'anno successivo non sarà garantita. Resta ferma la facoltà di disporre la revoca degli assegni corrisposti anche per l'anno in corso.
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