Mini Co.co.co.

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Aggiornato con: D.Lgs. n. 81/2015, art. 52 - L’art. 52, D.Lgs. 81/2015 ha stabilito che, a decorrere dal 25.6.2015, le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del D.Lgs. n. 276 del 2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del decreto stesso (ovvero 25 giugno 2015). Resta comunque salvo quanto disposto dall'articolo 409 c.p.c., per cui dal 25 giugno 2015 non è possibile più stipulare contratti di mini co.co.co, ma la vecchia disciplina degli stessi continua ad applicarsi a quelli in vigore, fino alla loro scadenza.

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