Minaccia: il danno non è in re ipsa

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Minaccia: il danno non è in re ipsa

La Cassazione, pronunciandosi sulla risarcibilità del danno da fatto illecito, ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui, anche nel caso in cui la condotta integri gli estremi del reato, la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici.

Difatti, il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili costituzionalmente garantiti, non può mai dedursi automaticamente, ma va debitamente allegato e provato.

E nella specie, i giudici di legittimità – ordinanza n. 3289 del 12 febbraio 2018 - hanno ritenuto che il Tribunale si fosse attenuto a tali principi, facendone corretta applicazione, in ordine ad una causa civile, instaurata dall'attore al fine di vedersi risarcito del danno non patrimoniale – la cui liquidazione era stata chiesta in via equitativa - che assumeva di aver subito per effetto della commissione, da parte del convenuto, del delitto di minaccia.

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