Milleproroghe: le novità in materia di lavoro della conversione
Pubblicato il 21 febbraio 2022
In questo articolo:
- Contratti a termine stipulati da società in house qualificate (articolo 1, comma 13-bis)
- Certificazioni dei sostituti d’imposta (articolo 3, comma 5-bis)
- Fondo di solidarietà credito (articolo 3, comma 5-undecies)
- Esami di abilitazione professionale (articolo 6, comma 4)
- Proroga di termini per il Terzo settore (articolo 9, comma 1)
- Mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa (articolo 9,comma 8-bis)
- Bacino per la transizione occupazionale dei lavoratori del settore aereo (articolo 9, commi da 8-ter a 8-quinquies)
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È incardinata per oggi, 21 febbraio 2022, la discussione in Aula alla Camera sul disegno di legge di conversione del decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi).
Sul testo emendato è stata posta la questione di fiducia dal Governo nella seduta di venerdì 18 febbraio. I lavori riprendono con le dichiarazioni di voto.
Il testo del disegno di legge, che una volta approvato dalla Camera dovrà passare al Senato per la sua approvazione definitiva, è toccato da numerose modifiche approvate dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e V Bilancio e Tesoro in sede Referente.
Di seguito si focalizzano le novità più importanti per i datori di lavoro.
Contratti a termine stipulati da società in house qualificate (articolo 1, comma 13-bis)
L’articolo 1, comma 13-bis aggiunge il comma 6-ter all’articolo 10 del decreto legge n.77 del 2021, che prevede che, per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici, compresi quelli del PNRR, le amministrazioni possano avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate, sulla base di apposite convenzioni.
Il nuovo comma 6-ter reca una disciplina derogatoria per i contratti a tempo determinato stipulati dalle società in house qualificate.
Il legislatore infatti prevede che a tali contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati, prorogati o rinnovati dalle società in house qualificate, non si applichino i limiti generali relativi alla durata massima, alle proroghe, ai rinnovi, nonché al numero complessivo di contratti a tempo determinato previsti dagli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo n. 81 del 2015.
Tali contratti di lavoro a termine possono infatti essere stipulati, prorogati o rinnovati per un periodo complessivo anche superiore a 36 mesi, ma non superiore alla durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 30 giugno 2026.
I contratti a termine devono indicare, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa.
L'amministrazione può recedere per giusta causa dal contratto (articolo 2119 c.c.) in caso di mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto del PNRR.
Certificazioni dei sostituti d’imposta (articolo 3, comma 5-bis)
All'articolo 3 del decreto legge Milleproroghe viene aggiunto il comma 5-bis a modifica dell'articolo 4 del regolamento di cui al DPR 22 luglio 1998, n. 322, concernente la dichiarazione e le certificazioni dei sostituti d'imposta.
Il nuovo comma dispone che, nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti dai soggetti obbligati alla ritenuta alla fonte per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo all'applicazione della vigente sanzione di 100 euro con un massimo di euro 50.000 per sostituto d'imposta, se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine vigente (16 marzo dell'anno successivo alla corresponsione delle somme e dei valori).
Fondo di solidarietà credito (articolo 3, comma 5-undecies)
L’articolo 3, comma 5-undecies, del disegno di legge Milleproroghe interviene sulla disciplina derogatoria per il fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito di cui all'articolo 12 del decreto legge n. 59 del 2016, prolungandone l'operatività all'anno 2022 (la deroga era prevista solo per gli anni dal 2016 al 2019).
La deroga alla disciplina a regime dei fondi di solidarietà bilaterali consente al fondo di solidarietà del credito che venga inclusa, fra le finalità, quella di prevedere, nei processi di agevolazione all'esodo, un assegno straordinario per il sostegno al reddito, in favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 7 anni anziché nei successivi 5 anni come previsto per i fondi a regime.
Esami di abilitazione professionale (articolo 6, comma 4)
Previste ulteriori proroghe ed estensioni per le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recanti modalità "eccezionali" di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tali disposizioni vengono inoltre estese alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato.
Più nel dettaglio, è prorogata dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 (in luogo del 31 marzo 2022, come previsto nel testo originario del decreto legge Milleproroghe) l'applicazione delle norme di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 22/2020 che prevedono che:
- il Ministro dell’università e della ricerca possa derogare alle norme vigenti per l'organizzazione e per le modalità :
1. degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile, dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere, psicologo, odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare;
2. delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale - il Ministro dell’istruzione possa definire con disposizioni di deroga l’organizzazione e le modalità degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato;
- il Ministro dell'università e della ricerca o il Ministro dell’istruzione in base alle rispettive competenze prevedano modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie e anche a distanza per le attività pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio delle professioni summenzionate, o previste nell’ambito degli ordinamenti didattici dei corsi di studio ovvero successive al conseguimento del titolo di studio (comprese le attività volte al conseguimento dell’abilitazione professionale);
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, possa definire modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie (anche a distanza) per:
1. gli esami di abilitazione per l’iscrizione nell'elenco nominativo degli "esperti qualificati" e nell'elenco nominativo dei "medici autorizzati" - soggetti competenti a svolgere, su incarico del datore di lavoro, la sorveglianza, rispettivamente, fisica e medica dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti;
2. gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro.
Proroga di termini per il Terzo settore (articolo 9, comma 1)
Prorogato di un anno (dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022) il termine perentorio per la trasformazione, senza devoluzione di patrimonio, delle Società di mutuo soccorso (SOMS) in Associazioni di promozione sociale (APS) o in altre associazioni del Terzo settore.
Mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa (articolo 9,comma 8-bis)
Stanziati 2 milioni di euro per il 2022 per la copertura degli oneri derivanti dalla non applicazione della riduzione dell’importo dei trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa in possesso di determinati requisiti, con riferimento al periodo dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021 (comma 2-bis dell'articolo 38 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73).
Bacino per la transizione occupazionale dei lavoratori del settore aereo (articolo 9, commi da 8-ter a 8-quinquies)
Per sostenere la transizione occupazionale del personale impiegato nel settore del trasporto aereo viene costituito, per gli anni 2022, 2023 e 2024, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un bacino finalizzato a garantire ai lavoratori l'erogazione delle attività formative relative alle singole qualifiche professionali necessarie al mantenimento in corso di validità delle licenze e delle certificazioni e alla riqualificazione professionale del personale per la sua ricollocazione.
Accedono al bacino i lavoratori del trasporto aereo collocati in NASpI a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate dalle imprese del settore aereo.
L’inserimento nel bacino avviene a seguito di accordo governativo stipulato presso il Ministero del lavoro dalle organizzazioni sindacali che abbiano stipulato il contratto collettivo nazionale e che siano maggiormente rappresentative e dal Ministero del lavoro, con la partecipazione del MIMS, del MISE e delle regioni interessate.
Ai lavoratori inseriti nel bacino, il MIMS, il MISE e le regioni possono destinare misure di sostegno, nell’ambito degli strumenti e delle risorse previsti a legislazione vigente. Le imprese del settore aereo individuano i lavoratori inseriti nel bacino tra il personale da assumere in via prioritaria.
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