Milleproroghe, lavoro sportivo: via libera a nuove modifiche
Pubblicato il 14 febbraio 2024
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La Camera dei Deputati, in sede di conversione del decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215, (c.d. Decreto Milleproroghe), ha approvato alcuni emendamenti che impattano sulla riforma del lavoro sportivo di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.
Comunicazioni di assunzione – Direttori di gara
Stando all’art. 14 del testo, il legislatore riscrive nuovamente sul comma 6-quater, art. 25, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, prevedendo la proroga delle comunicazioni di assunzione/proroga o cessazione al 31 marzo 2024, senza che siano applicate eventuali sanzioni da tardivo invio, con esclusivo riferimento al periodo luglio – dicembre 2023 ed esclusivamente per i direttori di gara ovvero per coloro che sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive.
Come noto, a mente dell’art. 25, comma 6-ter, le comunicazioni al CPI devono – ordinariamente – essere effettuate:
- per un ciclo integrato di prestazioni non superiore a 30, in un arco temporale non superiore a 3 mesi, entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare;
- entro 10 giorni dalle singole manifestazioni.
Scelta del regime previdenziale
Più tempo per gli istruttori di impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, per i direttori tecnici e per gli istruttori presso le società sportive di cui ai punti 20 e 22 del decreto ministeriale 15 marzo 2005 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, già iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo di optare per il previgente regime previdenziale in godimento. Sul punto l’Istituto previdenziale aveva già emanato le istruzioni al paragrafo 5.1 della circolare 31 ottobre 2023, n. 88, a mente del quale i suddetti lavoratori potevano optare per il mantenimento del regime previdenziale in argomento tramite apposita comunicazione raggiungibile, previa autenticazione con SPID sul sito istituzionale INPS, dal seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Esercizio dell’opzione per il mantenimento della gestione pensionistica al Fondo lavoratori dello spettacolo”.
La scadenza, originariamente prevista nel termine di sei mesi dall’entrata in vigore del d. lgs. n. 36/2021 viene prorogata al 30 giugno 2024.
Premi sportivi, nuova soglia di esenzione
Stando alle vigenti disposizioni contenute nell’art. 36, comma 6-quater, della riforma, le somme versate ai propri tesserati del settore dilettantistico a titolo di premi per i risultati raggiunti in competizioni sportive o raduni dovevano essere inquadrate nell’ambito dell’art. 30, secondo comma, D.P.R. n. 600/1973, ovverosia con accusavano una ritenuta fiscale stabilita nella misura del 20%.
Secondo la novella contenuta nel testo di conversione del Decreto Milleproroghe, a decorrere dall’entrata in vigore della norma, le somme corrisposte a tale titolo, limitatamente agli atleti, e fino al 31 dicembre 2024, non sconteranno la predetta ritenuta fiscale laddove l’ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo percepite dal medesimo soggetto non superino l’importo di euro 300,00. Al superamento di detta soglia, tutto l’importo, in maniera del tutto similare alle regole vigenti sui fringe benefits, sarà assoggettato alla ritenuta prevista dal citato art. 30, comma 2, D.P.R. n. 600/1973.
Per fruire di tale agevolazione, l’atleta dovrà rilasciare alla ASD/SSD un’apposita autocertificazione attestante che, con il pagamento del premio, non si superi la soglia di 300,00 euro di somme percepite senza applicazione delle ritenute alla fonte.
La percezione di tale somma dovrà, inoltre, essere comunicata dal sostituto d’imposta, entro il secondo mese successivo all’erogazione dei premi per i quali non è stata applicata la ritenuta alla fonte, tramite RASD e sarà resa disponibile al Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle Entrate.
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