Metà dell’ipocatastale se il riscatto è posteriore al 1° ottobre 2006

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L’agenzia delle Entrate, con la nota 128760 del 14 settembre 2010, nel rispondere ad un interpello posto da Assilea (Associazione italiana leasing), chiarisce che è la data del riscatto, e non quella dell’acquisto dell’immobile da parte di una società di leasing, a determinate la misura delle imposte ipotecaria e catastale che l’utilizzatore deve in sede di riscatto.

Nello specifico, si chiedeva quale legge dovesse essere applicata circa un immobile acquistato prima del 1° ottobre 2006: se la legge in vigore alla data del riscatto o la legge in vigore al momento dell’acquisto del bene.

In tal caso, lo sconto d’imposta - ex articolo 35, comma 10-ter, del Decreto legge 223/06 – è applicabile.

Non è plausibile la tesi dell’Ufficio che sostiene che lo sconto dell’aliquota nel riscatto è subordinato allo sconto della stessa nel primo passaggio, dunque l’acquisto del bene.
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