Maxisanzione per lavoro autonomo riqualificato in lavoro subordinato

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Con nota prot. 16920 del 9 ottobre 2014, il Ministero del Lavoro, rispondendo ad un quesito posto da un suo Ufficio periferico, ha chiarito che in caso di riqualificazione, in sede ispettiva, di prestazioni di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c., la c.d. maxisanzione per il lavoro nero sarà applicabile qualora non sia stata emessa regolare ritenuta d’acconto, trascritta nella documentazione fiscale obbligatoria.

In realtà, con circolare n. 38/2010, il Ministero aveva già sostenuto che, in riferimento al lavoro autonomo occasionale, la maxisanzione andava irrogata dal personale ispettivo in assenza di documentazione utile ad una verifica circa la pretesa autonomia del rapporto, quale la valida documentazione fiscale precedente all’accertamento.

Stante quanto sopra, precisa adesso la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, per “valida documentazione fiscale” idonea ad escludere l’applicazione della maxisanzione deve intendersi la documentazione fiscale obbligatoria prodotta in relazione al periodo oggetto di accertamento come:

- versamento delle ritenute d’acconto tramite F24;

- rilevazioni contabili;

- dichiarazione su mod. 770.
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