Maternità per Gestione Separata

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Maternità per Gestione Separata

L’INPS, con circolare n. 42 del 26 febbraio 2016, ha fornito – a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 80/2015 - istruzioni in materia di:

  • indennità di maternità/paternità, in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata, genitori adottivi o affidatari, per un periodo di astensione di 5 mesi;
  • diritto all’indennità di congedo di maternità/paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori “parasubordinati” iscritti alla Gestione separata nei casi in cui il committente o l’associante in partecipazione non abbia effettuato il versamento dei contributi dovuti (c.d. automaticità delle prestazioni).

Automaticità delle prestazioni

Ricorda l’Istituto che il nuovo art. 64 ter del T.U. maternità/paternità, prevede che i lavoratori e le lavoratrici iscritti alla Gestione Separata abbiano diritto all'indennità di maternità anche in caso di mancato versamento alla gestione dei relativi contributi previdenziali da parte del committente.

Il congedo parentale, invece, continua ad essere riconosciuto a condizione che sussista il versamento effettivo di almeno 3 mesi di contributi nei 12 mesi antecedenti alla data di inizio del congedo di maternità.

L’automaticità delle prestazioni è solo in favore delle lavoratrici e dei lavoratori “parasubordinati” che non sono responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva che è in capo al committente/associante.

La norma non trova, invece, applicazione in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata che sono responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva, quali, ad esempio, i liberi professionisti iscritti alla Gestione stessa.

Con particolare riferimento all’anno 2015, la circolare n. 42/2016, precisa che:

  • sono indennizzabili, anche in forza alla contribuzione dovuta, i periodi di congedo di maternità e paternità iniziati in data successiva al 25 giugno 2015;
  • sono, inoltre, interamente indennizzabili i periodi di congedo di maternità/paternità in corso di fruizione alla predetta data, anche per la parte di congedo anteriore alla data della riforma (c.d. periodi a cavaliere);
  • non possono essere indennizzate sulla base della contribuzione dovuta, i periodi di congedo di maternità/paternità che si sono conclusi prima del 25 giugno 2015.
Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 19 febbraio 2016 - Maternità, non INPS per interdizione anticipata – Schiavone

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