Maternità autonome
Pubblicato il 23 settembre 2016
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L’indennità di maternità è riconosciuta alle lavoratrici autonome per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla data medesima.
Ai sensi del Testo Unico sulla maternità e paternità, sono destinatarie di tale beneficio le lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, le imprenditrici agricole a titolo principale, nonché le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, iscritte alle apposite gestioni INPS, nonché tutte le lavoratrici professioniste iscritte alle rispettive casse previdenziali obbligatorie (es. ENPACL, Cassa Forense), salvo alcune disposizioni specifiche che non prevedono tale obbligo, previste in base all’appartenenza all’Ordine professionale.
Con parere n. 9 del 22 settembre 2016, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha evidenziato che a fronte della medesima condizione le norme prevedono due trattamenti diversi:
- per le lavoratrici dipendenti, l’indennità di maternità a carico dell’Inps, forma reddito fiscale ma non costituisce a sua volta base imponibile per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sul presupposto che tali indennità non hanno natura retributiva;
- per le lavoratrici autonome, l’indennità di maternità a carico dell’Inps, forma reddito fiscale, e costituisce a sua volta base imponibile per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Tale differente trattamento nasce dal fatto che la regola generale secondo cui per i lavoratori autonomi la base imponibile previdenziale è costituita dalle somme che formano reddito ai fini Irpef è nata in un’epoca in cui gli autonomi non godevano del diritto a prestazioni analoghe a quelle dei lavoratori dipendenti.
- eDotto.com – Edicola del 12 luglio 2016 - Lavoratori autonomi Indennità di paternità – A. Lupoi
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