Maternità, sostegno trasferibile
Autore: eDotto
Pubblicato il 09 agosto 2008
Condividi l'articolo:
Il presidente del Tribunale di Firenze ha riconosciuto il diritto all'indennità di maternità ad un avvocato padre, condannando la Cassa forense a versare allo stesso la somma di 21 mila euro, pari a cinque mesi di reddito. Poiché la moglie, una libera professionista, non ne aveva fatto richiesta, era stato il papà (avvocato) a reclamare il diritto all'indennità, che per le libere professioniste prescinde dall’effettiva astensione dal lavoro. Il giudice fiorentino, facendo riferimento alla normativa sulla tutela a sostegno della maternità e paternità, ha ritenuto legittima la richiesta del legale e riconosciuto, così, pari diritti a padre e madre nella funzione della cura del neonato. Si ricorda che l’indennità per i professionisti è dettata dall’articolo 70 del Dlgs 151/01 che è riferito esclusivamente alle libere professioniste. Tuttavia, in merito, la Corte costituzionale nella sentenza 385 del 2005 ha dichiarato che il padre può percepire tale indennità in alternativa alla madre.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: