Maternità fuori dal lavoro, esclusi i vecchi pensionati

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La circolare Inps n. 100 del 14 novembre 2008 entra nel merito delle conseguenze della modifica al trattamento previdenziale dei periodi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità e congedo parentale disposta dalla Finanziaria 2008. Si spiega che la facoltà di accredito e riscatto dei periodi di maternità, anche verificatesi al di fuori del rapporto di lavoro, nonché dei periodi di congedo parentale, spetta solo a coloro che al 27 aprile 2001 non erano titolari di trattamento pensionistico e, dunque, erano soggetti attivi. Infatti, l’articolo 2, comma 504 della legge 244/07 fornisce un’interpretazione autentica agli articoli 25 e 35 del Testo unico sulla maternità stabilendo che le disposizioni recate si applicano ai soli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del T.u. (27 aprile 2001), fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati al 31 dicembre 2007.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 45 – Figurativi vincolati - Leonardi

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