Mantenimento all'ex marito disoccupato solo se è inabile al lavoro

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Con sentenza n. 28870 del 27 dicembre 2011, la Cassazione ha respinto il ricorso presentato da un uomo che aveva chiesto il riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento a carico della ex moglie per i periodi in cui lo stesso era risultato disoccupato.  

Per ottenere il mantenimento – spiega la Suprema corte - non è sufficiente allegare meramente uno stato di disoccupazione, “dovendosi verificare, avuto riguardo a tutte le circostanze concrete del caso, la possibilità del coniuge richiedente di collocarsi o meno utilmente, ed in relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro”.

Con altra pronuncia – la n. 28824 sempre del 27 dicembre 2011 – i giudici di Cassazione hanno invece sottolineato come l'assegno divorzile vada ugualmente corrisposto qualora esso trovi il suo presupposto nell’inadeguatezza ed insufficienza dei mezzi economici del coniuge che anche se lavori non veda garantito il tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio.
Anche in
  • ItaliaOggi7 – Avvocati Oggi, p. VII – Disoccupazione non fa rima con mantenimento – Alberici
  • ItaliaOggi7 – Avvocati Oggi, p. VII – La media agiatezza porta all'assegno

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