Manovra 2021, ok dal CdM. Addio all'esterometro dal 2022

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Manovra 2021, ok dal CdM. Addio all'esterometro dal 2022

Il Disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri, prende la via del Parlamento.

Il CdM aveva già dato il via libera salvo intese il 18 ottobre, nel frattempo il testo della bozza divulgato dal Mef è stato affinato.

La bozza del 13 novembre 2020 della Legge di Bilancio 2021 - prima dell’ultima convocazione del CdM - svela il Fondo per la fedeltà fiscale, che si sosterrà con le risorse che verranno dal miglioramento dell’adempimento spontaneo.

Manovra. Proroghe tax credit

Tra i tax credit prorogati, il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro guadagna sei mesi, potrà essere utilizzato fino alla fine di giugno 2021, e ammette la cessione.

È prorogato fino al 2022 il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo al Sud, dunque per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia:

  • 25% per le grandi imprese con almeno 250 dipendenti e fatturato da almeno 50 milioni di euro;
  • 35% per le medie imprese con 50 persone e un fatturato da almeno 10 milioni;
  • 45% per le piccole aziende con meno di 50 dipendenti e meno di 10 milioni di fatturato.

Manovra. Bollo e-fatture e esterometro

Il testo in bozza della Legge di Bilancio 2021 reca novità anche in materia di imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, deve ritenersi obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio anche nel caso in cui il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto.

Addio all’esterometro dal 1° gennaio 2022: l’invio dei dati relativi alle operazioni con l’estero dovrà essere effettuato con SdI.

Quanto ai tempi, si stabilisce che:

  1. la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
  2. la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Manovra. Novità sulla disciplina sanzionatoria per le irregolarità sui corrispettivi

In luogo del rinvio generico all’art. 6 del DLgs. 471/97, viene introdotta una sanzione ad hoc, attraverso il nuovo comma 2-bis del medesimo articolo.

È prevista una sanzione pari al 90% dell’imposta se i dati dei corrispettivi dell’operazione non siano regolarmente memorizzati o trasmessi, ricomprendendo in tale locuzione tutte le ipotesi che si possono verificare (ossia omessa, tardiva e/o infedele memorizzazione e omessa, tardiva e/o infedele trasmissione), tanto singolarmente, quanto cumulativamente.

La sanzione dovrebbe applicarsi una sola volta se, ad esempio, la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo implichi anche l’infedele memorizzazione.

La sanzione sarà più soft e in misura fissa per la violazione consistente nella sola omessa o tardiva ovvero infedele (con dati incompleti o non veritieri) trasmissione, quando la stessa non incide sulla liquidazione del tributo.

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