Manovra 2021, corretto l’errore tecnico sul cuneo fiscale. Principali disposizioni tributarie

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Manovra 2021, corretto l’errore tecnico sul cuneo fiscale. Principali disposizioni tributarie

A breve distanza dall’approvazione della nuova Legge di bilancio 2021 e dalla sua pubblicazione ufficiale, il Governo è intervenuto con un decreto legge a modificare un errore “meramente tecnico”.

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri è stato approvato un decreto legge che introduce modifiche urgenti all’articolo 1, comma 8, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023».

Si tratta del Dl n. 182 del 31 dicembre, che è stato pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 323/2020.

Cuneo fiscale, strutturale la detrazione per i redditi oltre 28mila e fino a 40mila euro annui

Il decreto provvede al raddoppio, su base annua, degli importi previsti per la detrazione spettante ai titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilato, di ammontare compreso tra i 28.000 e i 40.000 euro annui, introdotta per il secondo semestre del 2020 dall’articolo 2 del Dl 5 febbraio 2020, n. 3.

La modifica si è resa necessaria al fine di precisare che l’importo della detrazione rimarrà invariato anche nel 2021, correggendo un errore puramente tecnico, in maniera conforme alla volontà espressa dal Parlamento nel corso dell’esame della Legge di bilancio.

Senza l’ulteriore decreto legge, approvato d’urgenza per correggere la svista, si sarebbe mantenuto l’importo complessivo della detrazione a 600 euro come l’anno scorso, ma a fronte di un’applicazione su 12 mesi invece che su sei.

La correzione, che era stata evidenziata in sede di approvazione della Manovra 2021, ma non apportata formalmente nel testo, ha consentito di correggere l’errore specificando che l’ammontare della detrazione è di 100 euro mensili, vale a dire 1.200 euro per un anno intero.

La pubblicazione ufficiale della Legge di Bilancio e del decreto legge n. 182/2020, così, conferma la convivenza delle due misure fiscali sostitutive del bonus Renzi: il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione, quest’ultima con una nuova formula di calcolo, parametrata su 12 mesi

Anche il Dl n. 182 è in vigore dal 1° gennaio 2021.

Legge di bilancio 2021, principali disposizioni di carattere tributario

Numerose le modifiche apportate alla disciplina speciale per gli interventi di efficienza energetica e antisismici. In primo luogo da ricordare che il Superbonus al 110% è stato prorogato al 30 giugno 2022 e per gli Iacp, al 31 dicembre 2022. Inoltre, la detrazione per le spese sostenute nel 2022 andrà ripartita in quattro quote annuali di pari importo e non più in cinque. Rientrano nell’ambito dell’agevolazione anche:

  • i lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche;

  • gli edifici composti da 2-4 unità immobiliari con unico proprietario e quelli inizialmente sprovvisti di Ape, purché al termine dei lavori raggiungano una classe energetica in fascia A;

  • l’installazione di impianti fotovoltaici anche se avviene su strutture pertinenziali agli edifici;

  • per i lavori condominiali, se al 30 giugno 2022 risulterà realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo, il Superbonus spetterà anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022.

Il Bonus verde è stato confermato anche per il 2021 sempre con una detrazione del 36% per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo.

Bonus auto, invece, a favore delle persone fisiche con Isee inferiore a 30mila euro, che entro il 2021 acquistano, anche in leasing, autoveicoli nuovi esclusivamente elettrici, di potenza inferiore a 150 kW, con prezzo di listino inferiore a 30mila euro, al netto dell’Iva. Il beneficio consiste in un contributo pari al 40% della spesa. Le modalità attuative del nuovo bonus saranno definite da un prossimo decreto.

Il Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno ottiene la proroga di due anni (2021 e 2022): si tratta del bonus in favore delle imprese che acquisiscono beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Analogamente è stato rinnovato per il 2021 e il 2022, nelle misure potenziate fissate dal decreto “Rilancio” per il 2020, il bonus per attività di R&S nel Mezzogiorno (inclusi i progetti in materia di Covid-19) riguardanti strutture produttive ubicate in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Novità anche per le imprese che avviano nuove attività nelle Zes del Mezzogiorno. È ridotta del 50% per sette annualità l’imposta sul reddito realizzato dalle imprese che intraprendono una nuova attività nelle Zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia, a condizione che, per almeno dieci anni, sia mantenuta l’attività e siano conservati i relativi posti di lavoro.

Prorogato di un anno, per tutto il 2021, il Bonus quotazione Pmi: il credito d’imposta per le spese di consulenza sostenute dalle piccole e medie imprese per l’ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali europei. Il bonus è pari al 50% dei costi, con un tetto di 500mila euro.

Prorogato fino al 2022 anche il regime “straordinario” del credito d’imposta per investimenti pubblicitari che era stato previsto dal Decreto Rilancio per il 2020, anche se limitatamente agli investimenti sulla stampa. Così, anche per il 2021 e il 2022, il credito d’imposta è riconosciuto – nella misura del 50% – sul complesso degli investimenti pubblicitari effettuati nell’anno di riferimento (ossia nel 2021 o 2022), e non, quindi, sui soli investimenti incrementali.

Ne deriva che possono accedere all’agevolazione anche:

  • i soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nell’anno precedente;

  • i soggetti che nell’anno precedente non abbiano effettuato investimenti pubblicitari e i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno agevolato.

La Legge di bilancio 2021, inoltre, modifica i termini di registrazione delle fatture attive per i soggetti passivi IVA che, su opzione, ai sensi dell’articolo 7 del DPR 542/99, effettuano le liquidazioni periodiche su base trimestrale. Viene concesso un mese in più: infatti, è possibile annotare le fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni (e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni).

Pertanto, per esempio, una fattura emessa in data 30 marzo 2021, relativa ad una prestazione di servizi il cui corrispettivo è pagato il giorno stesso, potrà essere registrata entro il più ampio termine del 30 aprile 2021, concorrendo quindi alla liquidazione IVA del primo trimestre 2021 il cui termine, per i soggetti che effettuano le liquidazioni su base trimestrale, è il 17 maggio 2021 (il 16 cade di domenica).

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