Mano libera sui termini “transitori”
Pubblicato il 24 febbraio 2008
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Con l’articolo 1, commi 5-bis e 5-ter del Dl 106/06, il Parlamento – pressato dalla stessa Corte affinché intervenisse a risolvere la questione dei termini di riscossione - ha introdotto un unico termine decadenziale per la notificazione delle cartelle di pagamento. Le correzioni prevedono, non solo i nuovi termini (decorrenti dalla data di presentazione della dichiarazione) ma una serie di ulteriori date applicabili alle cartelle già emesse, regolamentando così il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina.
Sulle cartelle emesse a seguito del controllo automatico delle dichiarazioni – articolo 36-bis del Dpr 600/73 – è ora previsto che a regime il termine decadenziale per la notifica sia il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; in ordine alla disciplina transitoria il termine è, invece, differenziato a seconda della data di presentazione delle dichiarazioni. Ma, la Ctp di Bologna aveva sollevato questione di legittimità costituzionale del citato articolo 1, comma 5-bis del Dl 106, nella parte in cui fissa nel 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, con riferimento a quelle presentate nel 2001, il termine per la notifica delle cartelle. La norma violerebbe il principio di ragionevolezza sancito dall’articolo 3 della Costituzione.
La Consulta - sentenza 11/2008 - dichiara la questione manifestamente infondata in riferimento a tale articolo: la disciplina transitoria trova giustificazione nell’obiettivo perseguito dal legislatore di garantire tanto l’interesse del contribuente a non subire l’azione esecutiva del Fisco per un tempo indeterminato, quanto quello dell’Erario, che consiste nell’evitare che, nella fase transitoria, un termine decadenziale troppo ristretto arrivi a ostacolare, se non a precludere del tutto, la notificazione delle cartelle relative a dichiarazioni presentate prima che avvenisse la modifica di legge. Una conclusione in linea con la giurisprudenza delle Corte, secondo cui “la discrezionalità del legislatore è particolarmente ampia quando trattasi di dettare disposizioni transitorie (ex plurimis, sentenze 21 del 2005, 413 del 2002 e 217 del 1998: ordinanze 66 del 1994 e 131 del 1988)”, ma l’espressione “particolarmente ampia” non deve tradursi in “illimitata”.
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