Mancati obblighi contributivi, costituzionale la norma

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Costituzionale la norma che punisce il datore di lavoro che non versa le ritenute previdenziali e assistenziali trattenute sulla retribuzione del dipendente. A stabilirlo è la sentenza della Corte Costituzionale n. 139, del 19 maggio 2014. Legittime quindi la reclusione fino a tre anni e una multa fino a euro 1.032,00 per il mancato versamento.

La questione di legittimità è sollevata dal Tribunale di Imperia e riguarda l'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge n. 463/1983, convertito in legge n. 638/1983, nella parte in cui non prevede una soglia di punibilità rispetto a quanto stabilito dal D.Lgs n. 74/2000.

I giudici nelle loro motivazioni evidenziano che:

- finalità della norma del 1983 è quello di ovviare al fenomeno costituito da una grave forma di evasione, quale quella contributiva, con un inasprimento delle sanzioni;

- la norma censurata prevede un reato a consumazione istantanea, con una speciale causa di estinzione collegata al versamento tardivo delle ritenute previdenziali entro tre mesi dalla contestazione;

- la richiamata previsione dell'art. 2116 del codice civile rafforza la finalità della sanzione penale. Infatti il regolare assolvimento degli obblighi contributivi non solo riguarda la tutela del lavoratore stesso, ma è anche garanzia del regolare finanziamento del sistema previdenziale nel suo complesso.
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