Mancata compilazione dell'RW. Sanzioni salate
Autore: Alessia Lupoi
Pubblicato il 11 luglio 2011
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I contribuenti tenuti, nel quadro degli adempimenti da Unico 2011, al versamento delle imposte con interessi (0,40 per cento) entro il 5 agosto prossimo, se sono pure tenuti alla compilazione del quadro RW poiché risultano proprietari o comproprietari di beni e attività all’estero che superano i 10mila euro (in effetti, è sufficiente la mera disponibilità o possibilità di movimentazione di essi), non pagheranno maggiorazioni ma andranno soggetti a sanzioni pesanti nel caso di mancata o errata compilazione.
La multa va dal 10 al 50 per cento degli importi non indicati nelle sezioni II o III del quadro, ove cioè si concentrano i casi più consueti.
Gli esoneri dalla compilazione del quadro sono, genericamente: gli esoneri straordinari da scudo fiscale (se nell’anno è stata eseguita l’emersione delle attività estere); gli esoneri soggettivi (se i contribuenti non rientrano tra le persone fisiche, le società di persone non commerciali, gli enti non commerciali) e gli oggettivi (se i beni sono affidati in gestione ad intermediari professionali residenti in Italia).
Sono infine esonerati i contributi versati a forme previdenziali obbligatorie benché complementari.
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 2 - Niente modello per il rimpatrio fisico da scudo - P. Me. - www.mef.gov.it
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 2 - Per l'obbligo di RW basta la disponibilità del bene all'estero - Meneghetti - www.mef.gov.it
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 2 - I dati delle sezioni II e III sono sempre collegati - Miele, Russo
- Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 2 - Flusso in dubbio per l'acconto "straniero"- Balzanelli, Caramaschi
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