Malattia, maternità, permessi ex lege 104/1992 e congedo straordinario anticipati dal datore

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Con messaggio n. 18529 del 2010, l’Inps indica alle sedi periferiche di rispondere - ai contribuenti che lamentano la mancata erogazione da parte dei datori di lavoro delle prestazioni di malattia, maternità, permessi ex lege 104/1992 e congedo straordinario - che le indennità citate devono essere anticipate dai datori per poi essere conguagliate con i contributi dovuti all'Inps, ferme restando le deroghe di legge.

Dunque, non è prevista la corresponsione diretta da parte dell’Istituto al dipendente.

Nel messaggio si spiega che il ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 9 del 2 aprile 2010, ha chiarito che i datori di lavoro provvedono, in via ordinaria, ad anticipare ai lavoratori le prestazioni, salvo conguaglio; mentre l'Inps elargisce, in via derogatoria, il pagamento diretto delle medesime indennità solo nelle ipotesi indicate al comma 6 dell'articolo 1 della legge n. 33/1980 (in favore dei lavoratori agricoli, gli stagionali, i lavoratori domestici, i lavoratori disoccupati e sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento cassa integrazione guadagni, nonché i lavoratori dello spettacolo saltuari o con contratto a termine).
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 25 – Malattia, l’azienda anticipa l’assegno – Leonardi

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