Malattia lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti

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Malattia lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti

Con circolare del 3 agosto 2017 l’INPS ha fatto una ricognizione dei principi fondanti l’assicurazione della prestazione economica di malattia per i soggetti iscritti, ai fini previdenziali, al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti.

Lavoratori dello spettacolo

L’assicurazione di malattia, con i connessi obblighi contributivi a carico del datore di lavoro, opera a favore di tutti i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (ex Enpals) a prescindere dalla natura del relativo rapporto di lavoro (subordinata, parasubordinata o autonoma) e dal tipo di qualifica dallo stesso rivestita (impiegato, operaio, quadro, etc.), nonché dal settore produttivo in cui opera l’impresa che lo impiega, sempreché si tratti di figure professionali espressamente individuate dal legislatore, per le quali è previsto l’obbligo di iscrizione al medesimo Fondo.

Per i suddetti, detti obblighi sono sempre vigenti a prescindere dall’eventuale circostanza che il datore di lavoro/committente sia tenuto, per effetto di norma di legge o di contratto, a corrispondere al lavoratore, in caso di malattia, una prestazione di valore pari o superiore all’indennità economica di malattia a carico dell’Istituto.

Non sono soggetti all’assicurazione di malattia:

  • i lavoratori autonomi esercenti attività musicali;
  • i dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con le Fondazioni lirico-sinfoniche.

Sportivi professionisti

La tutela assicurativa per IVS prevista per i lavoratori dello spettacolo è stata estesa anche ai calciatori vincolati da contratto con società sportive affiliate alla Federazione italiana gioco calcio che svolgono la loro attività nei campionati di serie A, B e C (ora Lega Pro) ed agli allenatori di calcio vincolati con società sportive affiliate alla Federazione italiana gioco calcio che svolgono professionalmente la loro attività in campionati di divisione nazionale.

Detto ampliamento di tutela è intervenuto anche con riguardo all’assicurazione contro le malattie ma non anche con riferimento all’assicurazione per l’indennità economica di malattia e di maternità.

Successivamente – ricorda la circolare - il Legislatore ha esteso la sola assicurazione per invalidità vecchiaia e superstiti ad atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici che svolgono la loro attività anche nell’ambito di altre discipline che hanno ottenuto il riconoscimento dello status di professionismo sportivo, non considerandoli, pertanto, destinatari dei trattamenti economici di malattia e di maternità, parimenti a quanto precedentemente previsto per calciatori e allenatori di calcio.

Al momento, chiarisce la circolare INPS n. 124 del 3 agosto 2017, hanno ricevuto il riconoscimento dello status di “sport professionistico” le discipline sportive del calcio, del ciclismo, del golf, del pugilato, del motociclismo e del basket.

In conclusione, non essendo prevista l’estensione dell’assicurazione relativa al trattamento economico di malattia per gli sportivi professionisti, i datori di lavoro non sono obbligati al versamento della relativa contribuzione minore.

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