Malattia: esenzione reperibilità

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Malattia: esenzione reperibilità

L’art. 25 del D.Lgs. n. 151/2015, al fine di armonizzare la disciplina del lavoro pubblico e quello privato, ha previsto che con decreto dovessero essere stabilite le esenzioni dalla reperibilità durante la malattia per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati.

Stante quanto sopra, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute, con Decreto dell’11 gennaio 2016 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016 – ha integrato e modificato il Decreto 15 luglio 1986, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’INPS.

Dal 22 gennaio 2016 sono, quindi, esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori  subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati, per i quali l'assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

  1. patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  2. stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Tuttavia per l’esclusione dall’obbligo di reperibilità durante la malattia è richiesto, altresì, che:

  • le patologie gravi che richiedano terapie salvavita, risultino da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare;
  • l’invalidità abbia determinato una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 67%.
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