Malattia, assenza alla visita di controllo
Pubblicato il 04 febbraio 2016
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Per giurisprudenza (Cass. sent. n. 2624/2001) si ritiene che l’assenza alla visita di controllo per malattia sia ammessa solo in presenza di un ragionevole impedimento, o valida ragione, socialmente apprezzabile, da valutare caso per caso, con onere della prova a carico del lavoratore.
Per l’INPS (circolare n. 183/1984) sono motivi giustificativi dell’assenza:
- la concomitanza di visite, prestazioni e accertamenti specialistici, sempreché il lavoratore dimostri che non potevano essere effettuati in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità;
- una situazione che abbia reso imprescindibile e indifferibile la presenza personale del lavoratore altrove, per evitare gravi conseguenze per sé o per i componenti il suo nucleo familiare inteso in senso sociale più che anagrafico e, quindi, comprendente anche gli altri c.d. "stretti congiunti", quali gli ascendenti, i discendenti, i fratelli o le sorelle, anche se non a carico e/o conviventi.
Inoltre, sempre l’INPS ha chiarito che le tipologie di accertamento giustificative dell'assenza debbono rientrare nell'ambito specialistico; sono, ad ogni modo comprese anche prestazioni non strettamente "specialistiche" (esempio: terapia iniettiva) che, però, devono essere effettuate presso poliambulatori pubblici o, comunque, autorizzate dalle ASL, mentre le visite possono essere sia specialistiche che medico-generiche.
Il lavoratore deve, comunque, sempre fornire la documentazione, rilasciata dalla struttura o ambulatorio presso il quale si è recato, con l'indicazione del giorno e dell'ora.
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