Malattia ai liberi professionisti? DDL in discussione

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Malattia ai liberi professionisti? DDL in discussione

Con comunicato stampa del 21 ottobre 2020, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha espresso il proprio apprezzamento su un “disegno di legge che intende introdurre tutele inedite per i professionisti che dovessero ammalarsi o subire un infortunio” e che “ha il grande merito di riservare attenzioni ad un pezzo di mondo del lavoro al quale fino ad oggi sono state inspiegabilmente negate”.

Il DDL di cui il comunicato stampa parla ha come primo firmatario il senatore Andrea de Bertoldi, ed è il DDL n. 1474 “Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio”.

Al di là del comunicato stampa del CNDCEC, in realtà il DDL è trasversale ed interessa tutti i professionisti che sono sempre impegnati in prima linea e che durante la pandemia da COVID-19 hanno avuto un ruolo essenziale.

A tal proposito si segnala anche che gli ordini professionali aderenti al Comitato Unitario delle Professioni hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa legislativa di cui al Disegno di Legge n. 1474 ed hanno presentato un documento scaturito dall’analisi complessiva del provvedimento suggerendo di:

  • espungere la definizione di “malattia grave” ed equiparare il concetto di malattia a quello utilizzato per i lavoratori subordinati;
  • semplificare le procedure di trasmissione della documentazione necessaria;
  • dettagliare l’ambito di estensione delle disposizioni al lavoro autonomo (non libero professionale) e prevedere soggetti di garanzia pubblicistici;
  • estendere le prerogative individuate dal provvedimento anche alla libera professione esercitata in forma associata, senza limitazioni;
  • definire i soggetti in capo a cui ricadono gli oneri finanziari derivanti dalla sospensione.

Stiamo parlando, in definitiva, di tutele in caso di infortunio o malattia grave tali da evitare sanzioni e danni ai clienti dei professionisti qualora questi ultimi non fossero in grado di rispettare scadenze: il DDL prevede, infatti, che in caso di infortunio o malattia grave di almeno tre giorni del professionista ci sia una sospensione dei termini fino a 45 giorni dopo le dimissioni ospedaliere o la conclusione delle cure presso l’abitazione.

Sarebbero, invece, da pagare solo gli interessi al tasso legale per le somme dovute a titolo di imposte, tributi e contributi.

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