L'utilizzo indebito del contrassegno per invalidi non porta alla condanna penale

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Per la Corte di cassazione – sentenza n. 35004 del 28 settembre 2010 – l'automobilista che, utilizzando indebitamente il contrassegno per invalidi altrui, percorra le corsie preferenziali riservate a mezzi pubblici e taxi, non risponde né del reato di truffa né di quello di sostituzione di persona. 

In particolare, con riferimento al primo tipo di reato, mancherebbe, come requisito implicito della fattispecie, “l'atto di disposizione patrimoniale che costituisce l'elemento intermedio derivante dall'errore ed è causa dell'ingiusto profitto con altrui danno”; per quel che concerne la sostituzione di persona – continua la Corte – non sarebbe sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie, la semplice esibizione, sul parabrezza di un'autovettura, del permesso per invalidi. 

La condotta considerata, in conclusione, sarebbe punibile esclusivamente tramite sanzione amministrativa.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 30 – Solo multe per abusi sui permessi – Mancini

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